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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Amministrazione giudiziaria

L’amministrazione giudiziaria (art. 592 e ss. c.p.c.) disposta nell’ambito del processo di esecuzione, consiste nella gestione di un immobile, per un periodo che non può eccedere i tre anni, da parte di uno o più creditori, ovvero di un istituto autorizzato (IVG), al fine di permettere che si proceda alla vendita all’incanto del bene ovvero alla sua assegnazione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle precedenti.
Si tratta di una misura eventuale e sussidiaria alla quale il giudice può ricorrere solo qualora la vendita forzata dell’immobile non sia avvenuta e non vi siano state, o non siano state accolte, domande di assegnazione e lo stesso giudice non abbia ritenuto opportuno procedere ad un nuovo incanto.
Nelle more dell’amministrazione giudiziaria il giudice può disporre che le rendite siano attribuite ai creditori secondo le disposizioni previste in materia di distribuzione delle somme ricavate.
L’amministratore è tenuto a presentare il conto in cancelleria per l’approvazione del giudice.

Tribunale di Ariano Irpino - Piazza Mancini 83031 - ARIANO IRPINO
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